top of page

Il diritto universale all’istruzione

DI EMMA FELISATTI

07/01/2021

Non solo un dovere, ma prima di tutto un diritto: l’obbligo di fornire un’istruzione adeguata e gratuita, come chance per ricominciare da zero.

L’istruzione è sempre stata paragonata a un dovere, più che a un privilegio. Come il resto dei diritti per i quali le nuove generazioni non hanno dovuto combattere, è un argomento scarsamente discusso, poiché dato per scontato. Infatti, sono davvero in pochi a sapere che il diritto all’istruzione, non solo è contenuto in due articoli della nostra Costituzione (art. 33 e 34), ma è anche presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata nel 1948, articolo 26, il quale sancisce che ogni individuo ha diritto all’istruzione, che deve essere gratuita. Ancora, l’articolo 2 protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) dedica particolare attenzione al riconoscimento di questo diritto, l’articolo 28, infatti, fissa accuratamente le azioni che gli stati firmatari devono seguire: al primo posto troviamo l’obbligo di rendere l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti. Inoltre, anche il piano per l’agenda 2030 dell’ONU, prevede, all’obiettivo 4, l’erogazione di un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

Eppure quel “tutti” comprende anche quei soggetti che hanno commesso un crimine tale da dover scontare, in carcere, una pena di diversi anni.


Come viene garantito ai detenuti questo diritto fondamentale?

L’istruzione in carcere non è un fatto recente, la sua storia inizia ancor prima della promulgazione delle Carte sopracitate. Già dopo l’unificazione d’Italia l’istruzione in carcere era garantita obbligatoriamente, poiché ritenuta fondamentale per la rieducazione dei detenuti. Anche durante il Fascismo, l’istruzione elementare era garantita nelle carceri, con corsi tenuti da insegnanti “ordinari” o anche dal personale sanitario e altri funzionari. Negli anni di piombo si rafforza la tendenza a promuovere corsi per i detenuti, solo come fase transitoria, incentrati più su un aspetto sociale che prettamente pratico e formativo. Oggi, i corsi scolastici stabiliti negli istituti penitenziari non devono più differire da quelli proposti nelle scuole. Infatti, spesso, sono succursali di scuole “tradizionali” pubbliche ad avere delle classi in carcere.

I principi secondo i quali l’istruzione negli istituti di detenzione è sempre stata garantita sono gli stessi applicati tuttora. È fondamentale dare al detenuto la possibilità di recuperare valori e cultura, una seconda chance per ricominciare da zero capendo i propri errori.


Quali sono i corsi prevalentemente erogati dalle scuole per i reclusi? E da chi sono tenuti?

Oltre all’istruzione elementare e delle scuole medie, che devono essere garantite obbligatoriamente, vengono proposti corsi di vario tipo volti alla formazione personale e allo svago, come sport, corsi di cucina, canto, ceramica, yoga… Un fattore interessante, riscontrato dalla maggior parte delle carceri, è che un’alta percentuale dei detenuti che decide di seguire i corsi di rugby, è meno recidiva una volta scontata la pena. Questo perché hanno la possibilità di lavorare in squadra, sottostando a delle regole comuni, e anche, perché no, di sfogarsi più facilmente.

A causa dei numerosi casi di analfabetizzazione, sono necessari corsi base di italiano, per poter permettere al detenuto di seguire il percorso da lui scelto. In genere, il soggetto fa richiesta alla scuola di poter partecipare alle lezioni, seguirà quindi un colloquio da parte del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA), l’ente territoriale che organizza questo percorso delicato e particolare, per capirne il livello e inserirlo nella classe adeguata. La precedenza viene data a coloro che hanno una pena lunga tale da permettere il completamento del ciclo.

Le scuole del territorio che formano classi anche nelle carceri, non solo minorili, sono nella maggior parte istituti tecnici o professionali, con un percorso di insegnamento analogo a quello erogato all’esterno. L’organico docenti non è fisso, i professori ogni anno cambiano poiché si rendono disponibili in maniera non continuativa, a volte anche solo qualche ora alla settimana. Il titolo che si acquisisce ha il medesimo valore del titolo delle scuole pubbliche, non è infatti segnalato nell’attestato il conseguimento in carcere.

Nonostante questa parte prettamente nozionistica, è interessante capire gli effetti che questo servizio, offerto in un contesto così particolare, ha sull’individuo e sulla società.

Ogni soggetto ha il diritto di poter ricominciare da zero, ad avere una possibilità di capire i propri errori, potendosi inserire in un contesto diverso da quello in cui ha commesso il crimine. Non vi è alcuna distinzione: i corsi, scolastici e non, vengono garantiti in ogni tipo di istituto penitenziario e ad ogni detenuto, dal carcere minorile al carcere di massima sicurezza.

Sono molti i casi in cui questo sistema non ha avuto alcun effetto sul detenuto. Spesso anche solo l’idea di doversi svegliare presto al mattino e dover poi sottostare a delle regole per il resto della giornata, ha portato i reclusi ad abbandonare il percorso sin dai primi giorni.


Ci sono casi, tuttavia, che mostrano un barlume di speranza. Uno degli esempi più riconosciuti a livello italiano è Bannaq Samad, ragazzo diplomato in ragioneria nel carcere per adulti Rocco Donato, a Bologna. Scontata la pena e concluso il percorso di studi, prese la laurea in giurisprudenza e nel 2015 girò “Dustur”, docu-film sulla vita negli istituti penitenziari. I protagonisti sono alunni o ex alunni del carcere e le lezioni che vengono rappresentate sono senza alcun filtro.

Related Articles

La minoranza dei Rohingya

Attivismo socio-politico e l'autorità statale

PREMIO SACHAROV

PREMIO SACHAROV

PREMIO SACHAROV

Attivismo socio-politico e l'autorità statale

Attivismo socio-politico e l'autorità statale
bottom of page